Il periodo di prova
E’ possibile che datore di lavoro e lavoratore concordino un periodo di prova durante il quale valutare reciprocamente i propri interessi ad iniziare il rapporto di lavoro. Il patto di prova può anche essere verbale.
Durante il periodo di prova, ciascuna delle parti ha la facoltà di recedere dal contratto senza obbligo di preavviso, salvo il diritto del lavoratore al pagamento della retribuzione maturata e delle eventuali competenze accessorie corrispondenti al lavoro prestato.
Se al termine del periodo di prova il lavoratore non ha ricevuto alcuna disdetta, l’assunzione è confermata. Tuttavia è possibile comunicare al dipendente, in forma scritta il superamento del periodo di prova mediante lettera raccomandata o consegnata a mano.
Modello comunicazione superamento periodo di prova
Il servizio prestato durante il periodo di prova va calcolato ai fini dell’anzianità di servizio.
Il contratto collettivo fissa la durata del periodo di prova secondo la categoria di inquadramento del lavoratore:
- 30 giorni di lavoro effettivo per i livelli D e D super
- 8 giorni di lavoro effettivo per tutti gli altri lavoratori